La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa dell’attività svolta, con un danno che matura lentamente nel tempo, diversamente dall’evento traumatico e improvviso dell’infortunio. L’INAIL la indennizza con prestazioni che vanno dall’indennità per inabilità temporanea alla rendita per danno permanente, secondo regole rinnovate dalle tabelle del 2023 e dall’aggiornamento dell’elenco delle patologie soggette a denuncia. Le denunce in Italia crescono ogni anno, trainate dai disturbi muscolo-scheletrici. Malattia professionale, differenza con l’infortunio
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce in modo lento e progressivo sull’organismo, a differenza dell’infortunio, che deriva da una causa violenta concentrata in un breve lasso di tempo. Per il riconoscimento serve un nesso causale o concausale diretto tra il rischio della lavorazione, o dell’ambiente in cui si svolge, e la patologia. È ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché non siano da sole sufficienti a produrre la malattia e non interrompano il legame con il lavoro.
Malattie tabellate e non tabellate
Il sistema italiano è misto: sono indennizzabili sia le malattie elencate nelle tabelle sia quelle che non vi compaiono. Per le malattie tabellate vale la presunzione legale d’origine, per cui il lavoratore che ha svolto la lavorazione indicata in tabella non deve provare il nesso con il lavoro. Per le malattie non tabellate, riconosciute indennizzabili dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988, l’onere della prova del nesso causale grava invece sul lavoratore, di norma con una perizia medico-legale. La presunzione non è assoluta. L’INAIL può superarla solo dimostrando l’assenza o la non corrispondenza della patologia tabellata, la mancata adibizione abituale alla lavorazione, l’assenza di un’esposizione idonea, una causa extralavorativa diretta ed esclusiva, oppure la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla tabella.
Tabelle INAIL ed elenco delle malattie con obbligo di denuncia
Tabelle ed elenco sono due strumenti distinti che spesso vengono confusi. Le tabelle delle malattie professionali di industria e agricoltura, previste dagli articoli 3 e 211 del DPR n. 1124/1965, individuano le patologie con presunzione d’origine e sono state revisionate dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023, illustrato dalla circolare INAIL n. 7 del 15 febbraio 2024. L’elenco dell’articolo 139, aggiornato dal decreto 15 novembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, ha invece finalità statistico-epidemiologica e impone a qualsiasi medico la denuncia delle patologie di sospetta origine lavorativa. Si articola in tre liste, secondo la probabilità del legame con il lavoro: la lista I, con le malattie di elevata probabilità; la lista II, con quelle di limitata probabilità; la lista III, con quelle di possibile origine lavorativa.
Denuncia malattia professionale e termini per lavoratore e datore di lavoro
La denuncia segue una catena di obblighi e specifici termini di legge. Il medico redige il primo certificato di malattia professionale; il lavoratore lo trasmette al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione, pena la perdita dell’indennizzo per il periodo precedente; il datore presenta la denuncia all’INAIL, in via telematica, entro 5 giorni dalla ricezione del certificato. La sede competente è quella del domicilio del lavoratore, che può presentare la denuncia direttamente quando non è più in servizio. Per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione dal lavoro; in assenza di astensione, la data del certificato medico. Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative, e in questi casi il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all’INAIL, anche grazie al principio di automaticità delle prestazioni.
Prescrizione del diritto alle prestazioni
Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dalla manifestazione della malattia, ai sensi dell’art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965, termine che decorre dal primo giorno di astensione o, per le patologie senza astensione, dal momento in cui il lavoratore ha conoscibilità del danno indennizzabile. Durante il procedimento amministrativo la prescrizione è sospesa, per un totale che la prassi riassume in 3 anni e 150 giorni. Per le malattie a lunga latenza, come il mesotelioma e i tumori professionali, il termine decorre dalla diagnosi.
Prestazioni economiche INAIL per malattia professionale
Le prestazioni si articolano per fase e per grado di danno. Per l’inabilità temporanea assoluta, l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera dal quarto giorno fino al novantesimo e il 75% dal novantunesimo fino alla guarigione clinica, mentre il primo giorno è a carico del datore al 100% e i tre giorni di carenza sono coperti al 60% dal datore; molti contratti collettivi integrano fino al 100%. Per il danno biologico permanente la prestazione dipende dal grado di menomazione.
Grado di menomazione prestazione Inail
- inferiore al 6% nessun indennizzo, per effetto della franchigia
- dal 6% al 15% indennizzo del danno biologico in capitale, una tantum
- dal 16% in su rendita con quota per il danno biologico e quota per le conseguenze patrimoniali
Alla rendita possono aggiungersi prestazioni accessorie come l’assegno di incollocabilità e l’assegno per assistenza personale continuativa. Obblighi del datore di lavoro e sanzioni Il datore di lavoro deve valutare i rischi che possono generare tecnopatie, garantire la sorveglianza sanitaria del medico competente ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e presentare la denuncia all’INAIL nei termini. L’omessa, tardiva o incompleta denuncia comporta sanzioni amministrative, mentre la mancata copertura assicurativa non priva il lavoratore delle prestazioni, garantite dal principio di automaticità. La gestione del rischio resta la leva con cui ridurre denunce, premi e contenzioso.
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